Statuto
Art. 1
La Federazione Italiana Paracadutismo Sportivo (F.I.Pa.S.) si costituisce con riferimento alla Costituzione Italiana ed al Codice Civile, e raggruppa in rapporto federativo gli Aero Club, le Associazioni e le Società che pratichino in Italia, senza fini di lucro, lo sport del paracadutismo, in almeno una delle discipline riconosciute dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) e dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.), inclusa l'attività di scuola per l'avviamento al paracadutismo sportivo.
La F.I.Pa.S ha sede in - Via Aeroporto 128 - 44100 - Ferrara.
I trasferimenti di sede legale potranno essere effettuati, su proposta del Consiglio Federale, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art. 2
La F.I.Pa.S. è Ente di diritto privato ed ha lo scopo, senza fini di lucro, di:
- promuovere, propagandare, organizzare manifestazioni e competizioni della specialità del paracadutismo in tutte le sue discipline sul territorio Nazionale.
- favorire l'istituzione di scuole per l'avviamento al paracadutismo sportivo.
- sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività nazionale ed internazionale.
- collaborare e svolgere incarichi su mandato degli Enti nazionali che sovrintendono al controllo dell'attività di paracadutismo sportivo.
Nello svolgimento di tale attività la F.I.Pa.S. e le associazioni ad essa federate non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.
Alla F.I.Pa.S. si applicano gli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.
Art. 3
DURATA
La durata della Federazione Italiana Paracadutismo Sportivo - F.I.Pa.S. è illimitata.
Art. 4
La F.I.Pa.S. ha come obiettivo la federazione all'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), avendo i requisiti richiesti dagli artt. 12 e 13 dello Statuto Ae.C.I. e conseguentemente quello di essere riconosciuta divenendo così la Federazione Sportiva Aeronautica (F.S.A.) di riferimento per l'attività di paracadutismo sportivo.
Art. 5
La F.I.Pa.S. perde la qualità di federazione sportiva aeronautica federata all'Aero Club d'Italia nei casi previsti dall'art. 16 dello Statuto dell'Ae.C.I..
Art. 6
AFFILIAZIONI
Sono affiliate alla F.I.Pa.S. gli Aero Club, le Associazioni, le Società che pratichino senza fini di lucro il paracadutismo sportivo e le cui domande siano state accolte dal Consiglio Federale.
Qualora la forma di associazione scelta sia quella di capitali prevista dal Codice Civile, lo Statuto societario, pena la irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli eventuali utili, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
Gli Aero Club, le Associazioni, le Società che di seguito saranno indicate come "Associazioni", potranno essere soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte degli Enti sovrintendenti le attività sportive nazionali.
Gli associati di tali "Associazioni" federate acquisiscono la qualifica di Soci della F.I.Pa.S., sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto e hanno diritto di partecipare all'attività federale attraverso le rispettive "Associazioni" nonché concorrere alle cariche elettive Federali se in possesso dei requisiti previsti.
Art. 7
DOVERI DELLE "ASSOCIAZIONI"
Le "Associazioni" affiliate debbono espressamente dichiarare all'atto della domanda di conoscere ed accettare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.Pa.S. e sono tenute ad osservare e fare osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.Pa.S., lo statuto e i regolamenti nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della F.I.Pa.S.
Le "Associazioni" sono tenute al pagamento della quota federativa annuale entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
Art. 8
DIRITTI DELLE "ASSOCIAZIONI"
Le "Associazioni" hanno diritto di partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari, di partecipare a tutte le attività organizzate dalla federazione, di organizzare manifestazioni ed eventi sportivi in base ai regolamenti emanati dalla federazione e dall'Ae.C.I., di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla Federazione e dall'Ae.C.I.
Art. 9
CESSAZIONE DI APPARTENENZA
Le "Associazioni" cessano di appartenere alla F.I.Pa.S. nei seguenti casi: per recesso, per scioglimento deliberato dalla propria Assemblea, per inattività sportiva, per radiazione, per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale.
In ogni caso di cessazione le "Associazioni" dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Pa.S. ed alle altre "Associazioni".
La cessazione di appartenenza alla F.I.Pa.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.
Art. 10
Gli organi sociali della F.I.Pa.S. sono:
a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Federale;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Federale è il supremo organo della federazione.
L'Assemblea è costituita :
· dal Presidente della Federazione che la presiede, eccetto nella sessione elettorale;
· dai membri del Consiglio Federale;
· dai Presidenti delle "Associazioni" affiliate, i quali devono essere eletti fra i soci che siano sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) per la specialità di paracadutismo sportivo per almeno due anni;
· dal rappresentante degli atleti in attività, eletto secondo il regolamento predisposto dal Consiglio Federale dell'Ae.C.I. e approvato dall'Assemblea dell'Ae.C.I.,
· dal rappresentante dei giudici di paracadutismo in attività, eletto fra i giudici;
· dal rappresentante degli istruttori di paracadutismo, eletto fra gli istruttori.
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle "Associazioni" che siano in regola con le quote federali di affiliazione e non vi siano in corso provvedimenti di cessazione del rapporto federativo.
Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.
Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Rappresentanti di Specialità delle Sezioni di paracadutismo sportivo, che siano stati eletti ai sensi dell'art.1 comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali.
Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Aero Club d'Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è ordinaria o straordinaria.
Art. 12
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea:
1) E' l'organo deliberante della F.I.Pa.S. ed è convocata dal Presidente della F.I.Pa.S. almeno due volte all'anno:
- entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo.
2) Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della F.I.Pa.S., i componenti del Consiglio Federale e un revisore dei Conti.
3) Nomina, in seduta elettorale, il Presidente dell'Assemblea ed il Collegio Elettorale composto da tre scrutatori, da tali cariche sono esclusi i candidati a qualsiasi carica elettiva.
4) Ratifica i termini finanziari delle quote di associazione alla federazione e dei rimborsi relativi agli organi federali ed agli incarichi conferiti
5) Ratifica il calendario sportivo nazionale proposto dal Consiglio Federale.
6) Ratifica le nomine dei membri delle Commissioni permanenti e dei rappresentanti ufficiali in seno ad organismi nazionali ed internazionali, nei limiti delle deleghe conferite dall'AeCI.
7) Approva a maggioranza eventuali modifiche allo Statuto, con il quorum dei due terzi degli aventi diritto al voto, alla presenza di un notaio.
Art. 13
L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, o su richiesta motivata, con predisposizione dell'Ordine del Giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.
Art. 14
La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
E' ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 Codice Civile.
Art. 15
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Salvo che per l'elezione del Presidente della F.I.Pa.S., le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Art. 16
Il Consiglio Federale è composto:
A. dal Presidente della F.I.Pa.S., che lo presiede e lo convoca per iscritto e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
B. da 3 consiglieri eletti dall'Assemblea, fra i quali il presidente nomina il Vicepresidente;
C. da 1 consigliere rappresentante degli atleti in attività,
D. da 1 consigliere rappresentante dei giudici sportivi in attività,
E. da 1 consigliere rappresentante degli istruttori.
Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Art. 17
Il Consiglio Federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.
Il Consiglio Federale:
· ha il compito di provvedere al funzionamento della Federazione nei vari settori, amministrativo, organizzativo, tecnico, disciplinare;
· ogni anno predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
· ogni anno predispone il conto consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea insieme alla relazione tecnico-morale;
· stabilisce l'importo ed i termini di versamento delle quota federali di affiliazione e tesseramento;
· istituisce commissioni che ritenga utili, per tempi determinati, nominandone o revocandone i membri ed il presidente;
· delibera la convocazione dell' Assemblea Federale e ne formula il relativo ordine del giorno.
Art. 18
Le controversie fra "Associazioni" affiliate sono risolte dal Consiglio Federale della F.I.Pa.S.
Contro il provvedimento di quest'ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell' Ae.C.I..
Art. 19
IL Presidente della F.I.Pa.S. è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti, al primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Presidente eletto per due volte non può essere eletto per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
Art. 20
Il Presidente ha la legale rappresentanza della F.I.Pa.S..
In casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla ratifica dell'Assemblea della F.I.Pa.S. nella prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.
Art. 21
Il controllo della amministrazione della F.I.Pa.S. è affidato ad un collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili, dei quali:
a) uno eletto dall'Assemblea della F.I.Pa.S.,
b) due eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i quali il Consiglio medesimo elegge il Presidente.
Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio Federale o all'Assemblea della F.I.Pa.S..
Il verbale delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della F.I.Pa.S..
I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e possono assistere alle riunioni del Consiglio Federale della F.I.Pa.S., senza diritto di voto.
Art. 22
In casi di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.
I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
Art. 23
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo della F.I.Pa.S., non comporta la decadenza degli altri Organi. In tal caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza di tutti gli Organi, dell'Organo decaduto.
Art. 24
Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all'elettorato attivo e passivo e alle incompatibilità, si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 40, 41 e 42 dello Statuto dell'Ae.C.I..
Art. 25
Per la gestione amministrativa-contabile della F.I.Pa.S., si applicano le norme previste all'articolo 17 dello Statuto dell'Ae.C.I..
Art. 26
Il patrimonio della F.I.Pa.S. è costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della F.I.Pa.S.;
b) dai beni mobili e immobili dei quali la F.I.Pa.S. divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.
Art. 27
Le entrate della F.I.Pa.S. sono costituite:
1) dalle rendite patrimoniali;
2) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle "Associazione" affiliate;
3) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti;
4) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale della F.I.Pa.S.;
5) dai contributi da parte dell'Aero Club d'Italia;
6) da ogni altra entrata.
Art. 28
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale della F.I.Pa.S., con criteri di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati da Presidente della F.I.Pa.S. o da un suo delegato.
Art. 29
L'anno finanziario della F.I.Pa.S. coincide con l'anno solare.
Il Consiglio Federale della F.I.Pa.S. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'Assemblea della F.I.Pa.S., in tempo utile per le deliberazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.
Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per l'approvazione ai sensi dell'art. 32 punto 20, dello statuto dell'Ae.C.I..
Art. 30
Ogni anno, entro i termini fissati dall'Aero Club d'Italia, la F.I.Pa.S. sottopone all'Ae.C.I. il programma concernente la propria attività sportiva per l'anno successivo, ai fini del coordinamento nel quadro sportivo nazionale e per la relativa approvazione.
Il Presidente della F.I.Pa.S. sottopone alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dell'Aero Club d'Italia i nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.
Art. 31
Lo scioglimento della F.I.Pa.S. può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle "Associazioni" affiliate, ed è deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrivere le destinazioni dello stesso a fini di pubblica utilità.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
Art. 32
Su proposta del Presidente dell'Ae.C.I., per gravi motivi rilevati o per richiesta della metà più uno dei Presidenti delle "Associazioni" affiliate, il Consiglio Federale dell'Ae.C.I. può sciogliere gli Organi Sociali della F.I.Pa.S. ai sensi dell'art. 32 punto 14 dello Statuto Ae.C.I., e nominare un Commissario straordinario, il quale assume, per un periodo di sei mesi, tutti i poteri degli Organi disciolti per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.
Art. 33
La "Associazioni" che intendono affiliarsi alla F.I.Pa.S. sono Enti di diritto privato e debbono avere i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto dell'Ae.C.I., e debbono dotarsi di ordinamento che non contrasti con il citato Statuto e con i principi informatori dello Statuto tipo degli Aero Club Locali.
Art. 34
Il Presidente dell'Aero Club d'Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari alla qualifica federativa della F.I.Pa.S. e all'affiliazione delle "Associazioni" federate alla F.I.Pa.S..
Art. 35
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'attività associativa e federativa sportiva dilettantistica, nonché lo statuto degli Enti di appartenenza, e le norme del Codice Civile.
Art. 36
In ottemperanza all'art. 59 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, ad avvenuto riconoscimento della F.I.Pa.S., nel termine di due mesi, dovranno essere rinnovate tutte le cariche federali secondo le modalità previste dal presente Statuto.
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